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Sentenza Tar Puglia sulle scuole, le reazioni

Soddisfatti sia il governatore Emiliano che l'avvocato dei genitori

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l'avvocato dei genitori che avevano presentato il ricorso hanno espresso il loro punto di vista, a seguito della pronuncia del Tar Puglia, che ha confermato la validità dell'ultima ordinanza regionale fino al 3 dicembre: scuole in presenza, con la possibilità per le famiglie di scegliere se optare per la didattica a distanza. Entrambe le parti sono soddisfatte della sentenza emessa. Parere positivo anche del Codacons di Lecce; non della stessa opinione i segretari generali Cgil Puglia Claudia Menga e Pino Gesmundo.

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia

«Sono molto soddisfatto dell'ordinanza cautelare del Tar di Bari che ha legittimato la didattica integrata digitale anche nelle scuole del ciclo primario come disciplinata dall'ordinanza numero 413 attualmente in vigore. La scuola deve mettere a disposizione di tutti gli alunni la Ddi, per rispettare il diritto di chi ne fa richiesta. Ci tengo a precisare che il Tar non ha affatto intaccato la legittimità della precedente ordinanza (la 407) avendone rilevato esclusivamente la sopravvenuta inefficacia perché emanata prima dell'ultimo Dpcm».
«La Regione Puglia, anche dopo l'emanazione del nuovo Dpcm, mantiene pieno il potere di tutelare la salute pubblica con provvedimenti temporanei che possano riguardare anche la scuola, come ha già fatto in concreto con l'ordinanza 413 attualmente vigente. Il decreto può quindi essere derogato dai presidenti di regione con misure più restrittive. Lo spirito di collaborazione col ministero della pubblica istruzione e la stretta osservanza del diritto ci hanno portato a una buona soluzione che nel dialogo tra le parti potrà essere ulteriormente migliorata» ha dichiarato il governatore.

L'avvocatura della Regione ha aggiunto: «Il Tar ha considerato che l'ordinanza attualmente vigente è stata resa - a seguito di una nuova istruttoria - sul presupposto della sopravvenuta disciplina prevista dal Dpcm 3 novembre e sulla base della valutazione della situazione epidemiologica in Puglia aggiornata. Il Tar ha, infine, rilevato che le nuove prescrizioni regionali non sono state oggetto di contestazione a mezzo di motivi aggiunti e, pertanto, ha ravvisato i presupposti per la declaratoria di improcedibilità dell'odierna domanda cautelare, essendo le misure urgenti adottate dalla Regione Puglia per contrastare l'emergenza epidemiologica Covid-19 ora disciplinate dal nuovo provvedimento».

Pietro Quinto, avvocato dei genitori

«Viene fissato un principio di grande importanza che contribuisce a dare una chiave di lettura e di soluzione al conflitto sul quale si dibatte fin da quando è iniziata l'emergenza Covid: il possibile conflitto tra Stato e Regioni. Lo spazio di intervento per le regioni vi è soltanto fino a quando, in una specifica materia, non interviene il governo centrale. Diversamente, in un settore come la scuola, che deve assicurare livelli di prestazioni uguali in tutto il territorio nazionale, si creerebbero diseguaglianze che non possono essere accettate. In questo modo vengono a conciliarsi due diritti entrambi garantiti dalla Costituzione, il diritto alla salute e il diritto allo studio che, specialmente nella provincia di Lecce, ben possono essere salvaguardati considerato che le criticità maggiori, come emerge dai dati, sono concentrate nella parte nord della regione» ha affermato.

Codacons Lecce

La sezione salentina dell'associazione a difesa dei diritti dei consumatori ha commentato: «Pur non condividendo la seconda ordinanza 413 della Regione Puglia, poiché intrisa di posizioni giuridicamente inaccettabili, esprimiamo la propria soddisfazione per l'importante risultato raggiunto perché consente che le scuole restino aperte e consente ai bambini una serena partecipazione in presenza delle lezioni». «Ancora una volta il Tar con un'attenta e ponderata valutazione si dimostra dalla parte dei cittadini contro una politica urlata, demagogica e priva di senso» hanno precisato i legali del Codacons Antonio Carpentieri e Cristian Marchello.

Claudia Menga e Pino Gesmundo, segretari Cgil Puglia

«Il Tribunale non legittima affatto il contenuto specifico della nuova ordinanza ma chiarisce solo che è nelle competenze delle Regioni applicare ulteriori disposizioni più restrittive rispetto a quelle statali di contenimento del rischio epidemiologico. Al netto della pura analisi tecnica del dispositivo del Tribunale, noi, invece, coerentemente con quanto abbiamo affermato con forza in questi giorni, continuiamo a ribadire che il vulnus più grave inferto alla scuola pugliese consista proprio nel modello di "scuola come servizio a domanda individuale" introdotto, pericolosamente, dall'ordinanza numero 413 contro il mandato che alla scuola è affidato dalla Costituzione» hanno spiegato.
«Dal nostro punto di vista, la sentenza del Tar Bari rimette integralmente alla dimensione politica ogni scelta che la Regione è chiamata ad assumere. Alla luce di questa sentenza, ora più che mai, va fatta un'operazione di verità rispetto a quanto accaduto sinora: la responsabilità per la recrudescenza dei dati sulla diffusione del contagio da Covid-19, per il collasso del sistema di tracciamento delle Asl, per la saturazione dei posti letto nelle corsie d'ospedale e nei reparti di terapia intensiva, per il mancato decollo di un sistema dei trasporti dedicati ai servizi scolastici, vanno addebitate a precise scelte operate autonomamente della Regione e delle quali ora la scuola è indebitamente chiamata a pagare il prezzo più alto. Per questo valutiamo non più procrastinabile l'avvio di un tavolo istituzionale di confronto che, abbandoni la linea dello scaricabarile sulle singole famiglie di competenze che sono esclusive della scuola, rendendosi capace di guardare anche in prospettiva per rimettere, quanto prima, le istituzioni scolastiche in grado di ripartire con la didattica in presenza» hanno concluso Claudia Menga, segretario generale Flc Cgil, e Pino Gesmundo, segretario generale Cgil Puglia.
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