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Onda Civica Bitonto: «Tassati ma non tribolati»

La costituenda lista cittadina chiede il cambio delle modalità di riscossione dei balzelli comunali

Un'ondata di notifiche di pagamenti "vecchi" 5 anni inviati dal Comune di Bitonto per non farli passare in prescrizione che però mettono il contribuente in condizioni ben peggiori di quelle che sarebbe possibile applicare. È questa, in estrema sintesi, la denuncia che arriva dalla «costituenda lista "Onda Civica Bitonto"», nata, per voce degli stessi protagonisti dell'iniziativa politica, «dall'esigenza incondizionata di rinnovamento, per recuperare la locale comunità in un contesto di democrazia, serietà ed equità».

È di questi giorni – scrivono in una lunga nota gli attivisti - come di consuetudine, e per il rischio prescrizione, l'ondata delle notifiche degli avvisi di accertamento IMU/TARI/TASI riguardanti il solo periodo 2015, guarda un po'! Ciclicamente, l'Amministrazione Comunale bitontina nei mesi di novembre e dicembre provvede ad accertare (in zona cesarini), non già ingiungere, gli omessi versamenti delle entrate tributarie del solo quinto anno precedente, guarda un po'! Orbene, un metodo questo che, seppur legittimo, paradossalmente, oltre a poter determinare squilibri finanziari dell'Ente, danneggia gli stessi contribuenti morosi, almeno per due ordini di motivi».

Il primo, secondo i firmatari della nota, sarebbe che, «con la definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali limitata alle sole ingiunzioni di pagamento, cui ha aderito l'Amministrazione Comunale di Bitonto, si è disciplinata la facoltà delle regioni e degli enti locali di definire in maniera agevolata le proprie entrate non riscosse, purché oggetto di provvedimenti di ingiunzione, ovvero di cartelle di pagamento, notificate nel periodo compreso fra il 2000 ed il 2017, sia direttamente dall'ente territoriale ovvero da un concessionario incaricato della riscossione. L'eventuale definizione agevolata prevede l'esclusione delle sanzioni relative alle entrate non versate. Tale quadro normativo, oltre ai ritardi dell'Amministrazione Comunale nelle attività di sola riscossione (gli atti di ingiunzione non sono mai stati notificati l'anno successivo al periodo impositivo di pertinenza), hanno di fatto denegato e/o precluso le possibilità collegate alla definizione agevolata almeno fino al periodo impositivo 2016. Se solo l'Amministrazione bitontina avesse provveduto a riscuotere coattivamente, per il tramite di ingiunzione e/o cartella di pagamento, all'indomani della scadenza del tributo evaso, non già attendendo la soglia decadenziale, pari a cinque anni, e con atto di accertamento, sarebbero divenute agevolabili le entrate tributarie comunali non riscosse a tutto il 2016, quest'ultimo inteso come periodo impositivo, e l'Ente avrebbe incassato maggiori somme. È di palmare evidenza quindi che l'accesso, la portata e gli effetti del regime agevolativo, di fatto siano stati collegati alla maggior efficienza di un'amministrazione locale rispetto ad un'altra nelle attività di riscossione delle entrate tributarie comunali: a più efficienza dell'Ente nelle attività di riscossione, maggiori sarebbero stati i benefici dei contribuenti morosi e delle stesse casse comunali. Tuttavia, l'eventuale ma non peregrina previsione di una proroga della misura agevolativa (rottamazione) ad atti notificati successivamente al 2017, non ha persuaso l'Amministrazione Comunale all'azzeramento degli atti di riscossione coattiva (ingiunzioni di pagamento e/o cartelle di pagamento) a tutto il 2019, quantomeno al pregresso conosciuto».

In secondo luogo, «stranamente, seppur legittimamente, l'Amministrazione Comunale oggi preferisce accertare le entrate tributarie evase di pertinenza del solo periodo impositivo 2015, pur sapendo, ancorché sconosciuti, che gli anni successivi (2016/2017/2018 e 2019), o una parte di essi, gli stessi contribuenti oggi accertati (non già ingiunti) per il periodo impositivo 2015 andrebbero accertati ed ingiunti anche per gli anni (od una parte di essi) successivi».

«Quale la "ratio" di tale "modus operandi" - si chiedono dalla nascente lista politica - se si omette di considerare che ad ogni periodo impositivo accertato e/o ingiunto "uti singulus" (singolarmente) l'Amministrazione Comunale addebita comunque quale sanzione accessoria il 30% delle somme evase? Sanzionati si, ma tribolati no! Invero, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, il cumulo materiale può essere applicato alle sanzioni irrogate per omesso o tardivo versamento del tributo. L'art. 12 del D. Lgs n. 472/1997, ai commi 5, 6 e 7, dispone chiaramente che: "Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate. L'art. 16 del D. Lgs n. 473/1997, poi, prevede che "alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie"».

«Dunque – continua la nota - il dato normativo appare chiaro: anche in materia di tributi locali, nel caso in cui più violazioni della stessa indole siano commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la regola del cumulo giuridico delle sanzioni tributarie, regola fissata, come visto, dall'art. 12, comma 5 del D. Lgs n. 472/1997».

In pratica, con la legge attualmente in uso, non pagando una versamento da, per esempio, 300 euro dal 2015 al 2019, con l'aggiunta della sanzione da 30%, il contribuente si troverebbe a pagare 1500 euro di tasse e 450 euro di sanzioni. Applicando invece il cumulo materiale, alla tassa arretrata andrebbe aggiunta solo una sanzione di 135 euro, oggettivamente molto più semplice da affrontare.
«Si confida nella "sensibilità" degli amministratori locali – concludono quindi gli attivisti - in particolare dell'Assessore al Bilancio».
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