Domenico Conte, latitante e irreperibile

Lo status del presunto boss certificato dal giudice per le indagini preliminari Giovanni Anglana

sabato 5 maggio 2018
In base al codice di procedura penale, si definisce latitante, nell'articolo 296, ​«colui che volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione».

È il caso di Domenico Conte, presunto boss dell'omonimo clan, egemone nella zona 167 di Bitonto, fuggito da casa il 20 aprile scorso, poco prima che gli venisse notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip Giovanni Anglana, come mandante dell'efferato delitto di Anna Rosa Tarantino e del tentato omicidio di Giuseppe Casadibari, esponente del clan rivale Cipriano.

A certificare lo status del 48enne, la cui foto segnaletica è finita anche all'interno della celebre trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", in onda in prima serata su Rai 3 e condotta dalla giornalista Federica Sciarelli, attraverso cui le forze dell'ordine hanno voluto lanciare un appello a quanti fossero in possesso di notizie utili a rintracciare il pregiudicato, è stato proprio il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari.

Il reato di latitanza, in sostanza, si configura nel momento in cui chi sia sottoposto ad una procedura penale si renda irreperibile, tanto da sottrarsi al giudizio o alle disposizioni fissate dal Tribunale competente. La latitanza dunque può essere considerata tale solo nei casi esposti, e il giudice, come ha fatto nel caso di "Mimm u negr", può dichiararla solo se in precedenza sia stata imposta una delle misure sopra elencate.

Intanto procedono i controlli straordinari delle forze dell'ordine, a caccia dell'uomo. Ai fini della caccia, Carabinieri e Polizia di Stato possono disporre di mezzi non altrimenti ammessi, come ad esempio accesso a pubblici uffici o intercettazioni telefoniche.